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Chapter Regtech

A due anni dall’entrata in vigore del Regolamento 45/2020 e a un anno dalla presentazione del repository IIA, che raccoglie alcune delle richieste di vigilanza sui distributori in ambito POG, qual è lo stato dell’arte dell’applicazione della disciplina in materia di POG per gli intermediari assicurativi.

Il mercato dell’Insurtech sta conoscendo un’espansione considerevole e, soprattutto, repentina nell’arco degli ultimi anni, ponendo l’accento, anche per gli aspetti legali, su un nuovo modo di intendere lo svolgimento dell’attività assicurativa – dall’assunzione dei rischi alla proposizione delle polizze e alla relazione con i clienti e alle relative sottoscrizioni e firme, dai processi di “manufacturing” delle compagnie alla gestione dei sinistri – il tutto basato su un percorso, interamente o parzialmente, digitalizzato.

La normativa primaria e regolamentare di riferimento (assicurativa e non) risulta scontare, al netto di qualche passo in avanti registrati negli ultimi periodi, un ritardo, tanto con riferimento alla definizione di previsioni in materia di utilizzo delle nuove tecnologie nei settori regolamentati (es. blockchain o distributed ledger technologies), quanto con riguardo alle tematiche in materia di identificazione a distanza del cliente, di gestione delle firme e di trasferimento dei dati.

Rispetto all’utilizzo delle nuove tecnologie, a livello nazionale si sta assistendo ad un tentativo, invero embrionale, di normare tale fenomeno: ci si riferisce, in particolare, alla L. n. 12/2019 e alla L. n. 58/2019, che hanno dettato, rispettivamente, specifiche previsioni in tema di smart contract e di c.d. “sandbox” in ambito Fintech.

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Documento Consob in materia di utilizzo di tecnologie DLT

A ciò si aggiungano, inoltre, il Documento Consob in materia di utilizzo di tecnologie DLT in ambito finanziario e, ai fini che qui rilevano, lo Schema di regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 febbraio 2020 in tema di sandbox, attualmente in pubblica consultazione, volto alla creazione di un Comitato per lo sviluppo della tecno-finanza e al coordinamento e confronto tra Amministrazioni coinvolte in tale ambito (tra le quali, a titolo esemplificativo, si annoverano Banca d’Italia, Ivass e Consob), nonché a modalità di accesso e di svolgimento delle attività di sperimentazione da parte degli operatori del mercato assicurativo, finanziario e creditizio.

Pur sottolineando la rilevanza di tali interventi regolatori, soprattutto in un’ottica prospettica, il mercato assicurativo domestico, eccezion fatta per alcune interessanti iniziative, risulta caratterizzato da una considerevole rigidità nell’utilizzo delle tecnologie sopra menzionate e, pertanto, appare dubbio che tali novità regolamentari possano apportare, nel breve periodo, effettivi mutamenti nell’operatività degli stakeholder del mercato.

Alla luce delle considerazioni condivise tra molti operatori del mercato assicurativo, appare pertanto una valutazione nuova e maggiormente dinamica (anche in chiave di comparazione europea) del quadro normativo di riferimento in materia di sviluppo dell’Insurtech, inteso come sviluppo di regole certe ed “evolute” ad esempio in materia di collocamento a distanza dei prodotti assicurativi, con specifico riferimento alle tematiche inerenti alla identificazione a distanza della clientela, all’apposizione della firma in formato digitale (e/o utilizzo delle modalità c.d. point and click), al trasferimento dei dati tra gli stakeholder della filiera assicurativa, all’utilizzo di smart contract in ambito assicurativo, etc.

Ad esempio ad oggi non si riscontrano specifiche disposizioni normative volte a regolare le possibili modalità con cui gli attori della filiera assicurativa possono procedere alla identificazione a distanza in modo univoco del cliente mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche esistenti, così come eccessiva rigidità caratterizza il processo delle firme digitali.

Definire specifici requisiti circa le modalità di univoca identificazione del cliente mediante modalità univoche (con eventualmente maggiore semplificazione per i prodotti e servizi assicurativi meno complessi) consentirebbe una maggiore certezza e celerità in tutto il processo di gestione e distribuzione dei prodotti assicurativi, con ricadute positive anche per i clienti quanto a certezze nell’identificazione, reperibilità della documentazione, velocità delle operazioni.

Ed ancora: in tema di firma elettronica, pur evidenziando come siano vigenti precise disposizioni in tema di firma qualificata e avanzata (cfr. il Regolamento Ivass n. 40/18, art. 62), risulta opportuno, possibilmente di concerto con i diversi operatori di mercato, sviluppare sistemi alternativi di gestione delle firme elettroniche da apporre sulla documentazione precontrattuale e contrattuale, idonee a coniugare duttilità e facilità nell’utilizzo, da un lato, e certezza dell’identità tra il cliente e il firmatario, dall’altro.

Da ultimo, rispetto al tema del trasferimento dei dati tra gli attori della filiera produttiva, pur non riscontrandosi l’esigenza di fissazione di uno standard tecnologico in tale ambito, appare comunque opportuno che gli operatori di mercato definiscono, eventualmente di concerto con le autorità di settore, in una logica di best practice, un set di dati condivisi, prescindendo dalle tecnologie specifiche utilizzate, anche ai fini della trasmissione e condivisione dei dati medesimi.

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