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SEZIONE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

1 Associazione Italian Insurtech Association – IIA È costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’Associazione denominata “Italian Insurtech Association – IIA”, con sede in Milano. L’associazione, che è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 2.

2 Fine associativo – L’associazione si prefigge di:

– promuovere l’innovazione tecnologica nell’ambito assicurativo;
– affermare, sviluppare e divulgare la cultura della tecnologia Insurtech;
– rappresentare e tutelare gli interessi degli associati nei rapporti con le Istituzioni.

3 Attività – A tal fine l’Associazione si propone di:

– promuovere la conoscenza, le competenze ed il know how tecnologico nel mondo assicurativo;
– contribuire a rappresentare gli interessi degli associati alla promozione dell’innovazione tecnologica nell’ambito assicurativo nei rapporti con le Amministrazioni, le Istituzioni, le autorità indipendenti nazionali ed estere e le Associazioni di categoria;
– ricercare attivamente soci che posseggano competenze e interessi specifici nell’ambito dell’Insurtech;
– promuovere l’organizzazione di incontri periodici tra soci volti a promuovere innovazione, diffondere la cultura della tecnologia Insurtech e favorire l’internazionalizzazione della stessa;
– offrire opportunità di formazione sul tema Insurtech attraverso seminari o conferenze d’aggiornamento;
– pubblicizzare l’attività dell’associazione;
– promuovere e partecipare a manifestazioni ed eventi utili al perseguimento dello scopo sociale.
L’associazione può svolgere qualunque altro tipo di attività perché volta al conseguimento del fine associativo.

4. Organi dell’associazione – Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea (costituita da tutte le categorie di soci);
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
– Il Direttore Generale (anche denominato Segretario Generale);
– il Revisore Unico, se nominato.

SEZIONE SECONDA: PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

5. Patrimonio dell’associazioneL’associazione è dotata di un fondo di dotazione iniziale del valore di euro (13.700/00) versato pro quota dai soci fondatori.
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
– quote versate dai soci;
– contributi versati liberamente da soci o da terzi;
– ogni altra entrata che pervenga all’associazione.

II patrimonio dell’associazione è indivisibile tra i soci; in caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.
È vietato distribuire tra i soci utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitale o qualsiasi bene dell’associazione durante la vigenza dell’associazione.
In caso di scioglimento dell’associazione, il suo patrimonio verrà devoluto ad associazioni che abbiano fini associativi analoghi o verrà devoluto a fini di pubblica utilità.

6. Esercizio finanziario – L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo, che rimarrà depositato presso la sede sociale nei 30 giorni che precedono l’assemblea, dove ciascun socio potrà prenderne visione, e che verrà inviato via posta elettronica ai soci.

SEZIONE TERZA: DEI SOCI

7. Categorie di soci ed obblighi dei soci – I soci sono quattro categorie: Soci Fondatori, Soci Senior, Soci Onorari e Soci Ordinari.

  • I Soci Fondatori sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell’associazione.
  • I Soci Onorari sono i soci i quali hanno ricoperto o ricoprono ruoli di particolare importanza nel contesto dello scopo associative a livello nazionale o internazionale. Essi sono ammessi e riconosciuti tali con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo.
  • I Soci Senior sono i soci che versano una quota associativa annuale pari a 12.000,00 euro e partecipano di diritto al Consiglio Direttivo oppure coloro che versano quota associativa ordinaria ed un contributo in termini di sponsorizzazione di almeno 9.500 euro. Il numero massimo di Soci Senior è pari a 7.
  • I Soci Ordinari sono tutti gli altri soci.

I soci sono tenuti:
– al pagamento delle quote sociali (tranne i Soci Onorari):
– all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
– qualora non intendano confermare la propria associazione per anno di esercizio successivo, a formalizzare la volontà di non procedere all’iscrizione all’associazione entro la fine dell’esercizio in corso. In caso contrario l’iscrizione si intenderà rinnovata anche per anno di esercizio successivo;
– a svolgere un ruolo attivo all’interno dell’associazione, condividendo le proprie competenze specifiche;
– a comunicare un indirizzo di posta elettronica dove recepire le comunicazioni ai sensi del presente statuto all’atto della domanda di iscrizione e comunicare al Consiglio Direttivo qualsiasi eventuale cambiamento.

I soci devono operare con impegno, secondo le loro possibilità e competenze, per il raggiungimento dello scopo sociale.

8. Requisiti per ottenere la qualità di socio – Possono fare richiesta per diventare soci tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche (il numero massimo di soci corporate è fissato a 150, le start up non sono comprese in questo limite), che abbiano interessi e competenze nel settore Insurtech utili al perseguimento dello scopo associative e desiderino metterle a disposizione degli
altri soci e siano disposti a partecipare attivamente alle attività associative assumendo il titolo di Soci Ordinari.

Non possono essere ammessi a far parte dell’associazione e, qualora ammessi, decadono dalla qualità di socio le persone fisiche e coloro che ricoprono cariche all’interno dei soci persone giuridiche che:
– si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile;
– sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
– sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
– alta reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Iibro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
– alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine. pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
– a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
– alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
– che siano stati oggetto di pena applicata su richiesta delle parti per una delle pene previste alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato.

9. Ammissione ed esclusione soci – Al fine di ottenere la carica di socio è necessario:
– presentare al Consiglio Direttivo una domanda secondo il modello approvato dal Consiglio Direttivo;
– accettare espressamente il presente Statuto;
– provvedere al pagamento della quota associativa, qualora il socio vi sia tenuto;
– ottenere l’ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera a suo insindacabile giudizio sull’ammissione dei nuovi soci, accettando ovvero respingendo la domanda di ammissione. La delibera dovrà avvenire all’unanimità dei membri in carica del Consiglio Direttivo. Qualora non si raggiunga l’unanimità dei membri del Consiglio Direttivo in carica, l’ammissione del nuovo socio sarà considerata respinta.
Si decade dalla qualifica di socio esclusivamente:
a) per decesso;
b) per recesso;
c) per perdita dei requisiti elencati all’Articolo 8 che precede;
d) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il socio non agisca in conformità con gli interessi e le finalità dell’associazione.

I nuovi soci saranno iscritti nell’apposito elenco dei soci, tenuto in forma libera. La qualifica di socio non è trasferibile.

SEZIONE QUARTA: ASSEMBLEA

10. Assemblea – L ‘Assemblea:
– approva il bilancio;
– nomina il Consiglio Direttivo;
– nomina il Revisore Unico;
– approva la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività sociale;
– modifica le norme del presente Statuto;
– delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci con lettera al Presidente da loro sottoscritta;
– delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge.

11. Convocazione – L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo una volta l’anno, entro il 30 giugno di ogni anno, per l’esame e l’approvazione delta relazione del Consiglio Direttivo sull’attività sociale e del bilancio.
Il Presidente procede inoltre alla convocazione ogni qual volta ne ravvisi l’opportunità. La convocazione avverrà con un preavviso di almeno 15 giorni solari tramite comunicazione via lettera raccomandata o posta elettronica spedita agli indirizzi comunicati dai soci all’atto dell’iscrizione e risultanti dall’elenco soci conservato agli atti della Associazione.
La comunicazione di convocazione deve riportare l’ordine del giorno e la data, l’ora e il luogo di svolgimento.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al presente articolo, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

12. Costituzione e deliberazioni – Tutte le categorie di soci hanno diritto di partecipazione in Assemblea. I soci Ordinari, i soci Fondatori e i soci Senior hanno diritto ad un voto ciascuno, mentre i
soci Onorari non hanno diritto di voto in assemblea.
È ammessa una delega scritta conferita solo ad un socio ordinario o fondatore.
Ogni socio può ricevere non più di 10 deleghe di altri soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, od in caso di sua assenza da un socio nominato dall’assemblea stessa, che è assistito da un Segretario da lui nominato.
L’assemblea potrà svolgersi anche qualora gli intervenuti siano dislocati in luoghi diversi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il principio di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:
– sia consentito al Presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’assemblea, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
– siano indicati nell’avviso di convocazione (ad eccezione del caso in cui l’assemblea sia totalitaria) i luoghi audio/Video collegati a cura della società, nel quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Gli astenuti non si calcolano ai fini del quorum, come i soci non aventi diritto di voto.
In deroga a quanto disposto precedentemente, per le modifiche al presente statuto occorrono la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto, su apposito libro, un verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

SEZIONE QUINTA: CONSIGLIO DIRETTIVO

13. Composizione e competenze – II Consiglio Direttivo è costituito da 5 soci Fondatori fino ad un massimo di 15 membri, come segue:
a. 6 Compagnie di Assicurazione e Riassicurazione (da Tier 1 a Tier 3 inclusivi di start-up) di cui fino ad un massimo di 4 Soci Senior;
b. 6 Intermediari (da Tier 1 a Tier 3 includendo start-up) di cui fino ad un massimo di 4 Soci Senior;
c. 3 Service Providers (intesi come le Società non registrare in IVASS i.e. Legal Company, Tech Company, Start up, Consulenti) di cui fino ad un massimo di 2 Soci Senior.
Almeno 5 componenti devono essere donne e 7 devono essere scelti tra i Soci Senior. I consiglieri eletti dall’Assemblea durano in carica due anni.
Il primo consiglio direttivo (quello in carica fino a 2 anni dalla Fondazione) può considerarsi svincolato dalle linee guida statutarie relative alla sua composizione.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri ma non più della metà, il Consiglio provvede per cooptazione alla loro temporanea sostituzione. Consiglieri cosi nominati durano in carica sino alla elezione successiva.
I membri del Consiglio Direttivo saranno iscritti nell’apposito libro delle decisioni del Consiglio Direttivo, tenuto in forma libera.
Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’associazione ed ha le attribuzioni ed i compiti connessi agli scopi dell’associazione che non siano specificamente riservati all’Assemblea.

In particolare provvede:
a) alla nomina del Vicepresidente, se non vi ha provveduto l’assemblea in sede di nomina. In ogni caso il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato all’interno di una rosa composta solo dai soci fondatori;
b) alla redazione del bilancio;
c) alla redazione della relazione annuale sull’attività svolta da sottoporre all’Assemblea dei soci;
d) all’accettazione delle domande presentate per diventare Socio Ordinario ed all’attribuzione della qualifica di Socio Onorario;
e) alla determinazione delle quote annuali dovute, dai Soci Ordinari e dai Soci Fondatori;
f) all’organizzazione di incontri periodici tra soci;
g) alla eventuale approvazione di un proprio regolamento interno ed alla definizione procedure operative atte allo svolgimento dello scopo sociale;
h) all’assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
i) all’acquisto o alla vendita di beni, all’accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza dell’associazione;
j) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
k) al conferimento di incarichi professionali;
l) alla nomina di procuratori, del Direttore Generale e coordinatori, definendone i relativi poteri. In ogni caso il Direttore Generale è nominato all’interno di una
rosa composta solo dai soci fondatori.

14. Convocazione e deliberazioni – II Consiglio Direttivo viene convocato dal suo Presidente, che viene nominato dai Soci Fondatori. II Presidente procede inoltre alla convocazione quando esso sia richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione dei consiglieri è operata tramite comunicazione via lettera o a mezzo di posta elettronica spedita agli indirizzi comunicati dai consiglieri all’atto della loro nomina e risultanti nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
II Consiglio Direttivo può deliberare anche in assenza di convocazione qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica.
II Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, che è assistito da un Segretario, nominato dal Presidente stesso. ln caso di impedimento del Presidente, la presidenza viene assunta dal Vicepresidente o, in sua assenza, da altro membro designate all’uopo dal Consiglio Direttivo.
Tranne ove diversamente stabilito nel presente statuto, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. Le astensioni non si computano ai fini del raggiungimento del quorum.
Per l’attribuzione della qualifica di Socio Ordinario, Socio Onorario e Socio Senior è necessaria la delibera all’unanimità dei Consiglieri in carica.
II Consiglio Direttivo può demandare il compimento di singoli atti, o di categorie di atti, a taluni dei suoi componenti.
II Consiglio Direttivo può conferire procure di gestione ordinaria al Direttore Generale o ad altri procuratori.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono tenere anche mediante mezzi di telecomunicazione, e perciò, in via esemplificativa, via telefono, videotelefono, videoconferenza o tramite altri mezzi telematici.
Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate mediante consenso per iscritto, sottoscritto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica a condizione che:(a) sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; (c) siano verbalizzate e trascritte senza indugio le decisioni e sia conservata agli atti della società le relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due consiglieri di richiedere l’assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

15. Presidente del Consiglio Direttivo – II Presidente del Consiglio Direttivo o il Vicepresidente in caso di suo impedimento ha la rappresentanza legale dell’associazione, inoltre provvede alla convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e presiede le relative adunanze.

16 Revisore Unico – II Revisore Unico è un organo eventuale dell’associazione che può essere istituito per volontà dell’Assemblea.
Egli è nominato dall’Assemblea tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali e vigila sulla gestione finanziaria della Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie previste dalla legge, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa.
Resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio delta sua carica.

SEZIONE SESTA: VARIE

16. Scioglimento dell’associazione – All’Assemblea spetta il potere di sciogliere l’associazione. Per la validità della deliberazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

17. Controversie – Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro l’associazione, da o contro i membri del Consiglio Direttivo saranno risolte mediante arbitrate secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e internazionale di Milano.
II Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale.
L’arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.